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come viene tutelata la meternita dal nostro stato

La maternità come viene tutelata dal nostro Stato?

You are here: Home / Notizie / Articoli / La maternità come viene tutelata dal nostro Stato?

Dicembre 5, 2017 //  by Deborah Forti//  2 Comments

Nel seguente articolo tratteremo due aspetti fondamentali della normativa sulla maternità: maternità fase obbligatoria e maternità fase facoltativa.

L’ argomento  viene disciplinato dalla L. n. 53 del 08/03/2000 (“Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità”) rivista dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, tenendo conto dell’art. 17 del CCNL del 14/09/2000.

Maternità fase obbligatoria:

Per i due mesi prima della data presunta del parto è prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro che si protrae ai tre mesi successivi al parto. È prevista però una modifica della suddetta tempistica, in base all’art. 12 della Legge 53/2000, il quale prevede la possibilità di proseguire l’attività lavorativa fino all’ottavo mese di gestazione, ottenendo in questo modo quattro mesi di astensione dal lavoro dopo il parto.

L’aspetto fondamentale della normativa è quello che prevede la certificazione (per poter usufruire della modifica della tempistica in base al riferimento legislativo precedentemente fatto) da parte di un ginecologo del S.S.N. e di un medico competente in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro; che attestino l’assenza di rischi per la salute materna e fetale.

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E se il parto avviene in anticipo? 

 Ai sensi dell’art. 11 Legge 53/00 si possono aggiungere ai tre mesi di astensione post-partum i giorni di astensione obbligatoria non sfruttati prima del parto ( con allegato il certificato che attesta l’effettiva data del parto). L’articolo prevede inoltre il riconoscimento al padre lavoratore il diritto di potersi assestare dal lavoro (nei primi tre mesi di vita del bambino) in caso di morte o grave infermità della madre.

Maternità fase facoltativa:

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 Legge 53/00 è consentita la maternità facoltativa alla madre lavoratrice una volta terminata la maternità obbligatoria, al padre lavoratore (per un periodo inferiore uguale ai 6 mesi) mentre nel caso di unico genitore è prevista per un periodo frazionato o continuativo inferiore uguale a 10 mesi.

E dal punto di vista economico?

Per i primi 30 giorni di astensione facoltativa è prevista l’intera retribuzione fissa, tredicesima, mensilità e ferie. Mentre per il successivo periodo di maternità facoltativa il trattamento economico prevede il 30% della retribuzione.

Per ulteriori informazioni  commentate il seguente articolo.
A presto, Deborah.
fotoby Rawpixel on Usplash

Categoria: Articoli, Notizie

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Comments

  1. Letizia

    Febbraio 4, 2018 at 8:43 am

    Sto finendo la maternità obbligatoria, vorrei stare a casa per altri 30gg, la mia paga quindi sarà al 100% e non al 30%, giusto?!

    Rispondi
    • Emanuela Tempesta

      Febbraio 22, 2018 at 5:28 pm

      Esattamente Letizia, per i primi 30 giorni di astensione facoltativa è prevista l’intera retribuzione fissa, tredicesima, mensilità e ferie. Mentre per il successivo periodo di maternità facoltativa il trattamento economico prevede il 30% della retribuzione.

      Rispondi

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